GIURISPRUDENZA
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 306 – marzo 2019
Per l’operatività della RCA pare sufficiente che un veicolo possieda le caratteristiche strutturali previste dal codice della strada, indipendentemente dal luogo in cui circola.
Una strana sentenza è stata pronunciata dalla Suprema Corte il 18 gennaio di quest’anno in merito ad un fatto purtroppo drammatico.
È concetto noto che per l’applicazione della garanzia RCA è sufficiente quanto necessario, che il veicolo sia posto in circolazione sulla strada pubblica o su un’area ad esso equiparata, giusto il disposto dell’art. 122 codice delle assicurazioni.
È altrettanto noto che il concetto di circolazione comprende tanto la fase dinamica, ovvero il movimento del mezzo, le fasi ad esso prodromiche quali la partenza oppure l’arresto e qualsiasi movimentazione di parti del veicolo come l’apertura o chiusura dello sportello, quanto la fase statica quali la sosta.
È ugualmente noto che il concetto di strada pubblica o area ad essa equiparata comprende tutti quegli spazi che pur ricadenti su una proprietà privata, siano accessibili ad una serie indeterminata di persone, ancorchè le stesse siano accomunate da una precisa finalità (ad esempio cantiere edile, parcheggio di un supermercato, parcheggio di un condominio).
Questi radicati e sedimentati concetti paiono ora messi in discussione o meglio del tutto superati da una concezione ancor più ampia dell’operatività della RCA, che andrebbe a ricoprire ogni situazione in cui un danno sia riconducibile ad un veicolo che possa definirsi come tale ai sensi del codice della strada.
IL FATTO
Tizio parcheggia la vettura intestata alla coniuge in un prato di sua proprietà e si allontana per svolgere alcuni lavori all’aperto.
A sua insaputa salgono all’interno del veicolo la figlia minore e due sue amichette, ma, a causa della pendenza del terreno, il veicolo si muove, acquista velocità e va a collidere contro la porta della cascina che si trova in fondo alla discesa.
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